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EMERGENZA COVID, DISPOSIZIONI SU ATTIVITÀ SPORTIVA FEDERALE IN BASE AL DL N.52 26/4/21 valide dal 26 aprile al 31 luglio 2021

24/04/21 – Il nuovo provvedimento prevede la classificazione in zona GIALLA di tutto il territorio nazionale, salvo la possibilità che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possano, con propri provvedimenti, applicare misure più restrittive ai propri territori in relazione all’andamento epidemiologico e sanitario locale. Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità e le condizioni per lo spostamento da o verso territori classificati in zona ARANCIO o ROSSA. Quindi, fatta salva l’eventuale emanazione di provvedimenti restrittivi adottati a livello locale, le attività consentite sono le seguenti. Le attività sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa intensità motoria e svolto all’aperto, sono consentite alle seguenti condizioni: ZONA GIALLA (condizioni valide anche per le zone BIANCHE) a) attività sportive di tiro a volo amatoriali nonché competizioni organizzate a livello locale (gare regionali o di società) o competizioni di ogni altro livello anche se non calendarizzate (si veda punto successivo), nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, senza obbligo di autocertificazione limitatamente ai praticanti e agli atleti provenienti esclusivamente da territori classificati in zona GIALLA. I praticanti o gli atleti provenienti da zone classificate ARANCIO o ROSSE dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 del D.L. 22/02/2021 n. 52, oppure dovranno essere muniti di autocertificazione, indicando che lo spostamento è determinato da “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”, specificando: attività sportiva art. 17, comma 2 DPCM 2/3/2021. Il modulo di autocertificazione prevede anche l’indicazione del percorso (inizio: propria abitazione; destinazione: campo di tiro …). Inoltre, in merito allo spostamento, sarà utile dichiarare che: nel mio comune di residenza/domicilio non sono presenti impianti sportivi ove poter svolgere l’attività. Lo stesso obbligo di autocertificazione vale per i tiratori che abbiano la propria residenza in un comune o una regione diversa da quella ove si trova il proprio domicilio e che intendano praticare l’attività in un campo di tiro nel comune o nella regione ove sono domiciliati. b) gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP e sessioni di allenamento per le predette gare, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, con la partecipazione anche di atleti provenienti da diversi comuni o regioni indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché quelli provenienti da zone ARANCIO o ROSSE siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dalla propria abitazione e dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione (si veda punto precedente), oppure siano muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 del D.L. 22/02/2021 n. 52. Se tali gare o attività si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) non sono applicate altre disposizioni. c) La presenza di pubblico è consentita solo per le gare di cui ai precedenti punti a) e b), solo a partire dal 1° giugno 2021 e alle seguenti condizioni: La capienza consentita non può’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto (ricordiamo che, di norma e salvo specifiche autorizzazioni, i campi di tiro delle società affiliate alla FITAV possono ospitare un massimo di 100 spettatori). Le attività’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. ZONA ARANCIO Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA GIALLA di cui ai rispettivi punti a) e b), ma tutti i praticanti o gli atleti, indipendentemente dalla zona di provenienza, dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 del D.L. 22/02/2021 n. 52, oppure dovranno essere muniti di autocertificazione, indicando che lo spostamento è determinato da “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”, specificando: attività sportiva art. 17, comma 2 DPCM 2/3/2021. Il modulo di autocertificazione prevede anche l’indicazione del percorso (inizio: propria abitazione; destinazione: campo di tiro …). Inoltre, in merito allo spostamento, sarà utile dichiarare che: nel mio comune di residenza/domicilio non sono presenti impianti sportivi ove poter svolgere l’attività. Lo stesso obbligo di autocertificazione vale per i tiratori che abbiano la propria residenza in un comune o una regione diversa da quella ove si trova il proprio domicilio e che intendano praticare l’attività in un campo di tiro nel comune o nella regione ove sono domiciliati. Nelle zone ARANCIO non è consentito svolgere attività in presenza di pubblico. ZONA ROSSA Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA GIALLA esclusivamente limitate a quelle di cui al rispettivo punto b), ma tutti i praticanti o gli atleti, indipendentemente dalla zona di provenienza, dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 del D.L. 22/02/2021 n. 52, oppure dovranno essere muniti di autocertificazione, indicando che lo spostamento è determinato da “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”, specificando: attività sportiva art. 17, comma 2 DPCM 2/3/2021. Il modulo di autocertificazione prevede anche l’indicazione del percorso (inizio: propria abitazione; destinazione: campo di tiro …). Inoltre, in merito allo spostamento, sarà utile dichiarare che: nel mio comune di residenza/domicilio non sono presenti impianti sportivi ove poter svolgere l’attività. Lo stesso obbligo di autocertificazione vale per i tiratori che abbiano la propria residenza in un comune o una regione diversa da quella ove si trova il proprio domicilio e che intendano praticare l’attività in un campo di tiro nel comune o nella regione ove sono domiciliati. Nelle zone ROSSE non è consentito svolgere attività in presenza di pubblico. Di seguito i link elenco gare di interesse nazionale FITAV calendarizzate per i mesi di aprile e maggio 2021. Gare Nazionali: https://www.coni.it/images/speciale_covid19/Eventi_preminente_interesse/FITAV_Calendario-Gare-2021-18-aprile.pdf Gare Regionali di interesse nazionale: https://www.coni.it/images/speciale_covid19/FITAV_-_camp-reg-est-2021-6-giugno.pdf Si raccomanda a tutti gli atleti e alle Associazioni Sportive di continuare ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel Protocollo FITAV per la prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riguardo al divieto di assembramenti e all’obbligo di indossare la mascherina in tutte le condizioni diverse dall’esecuzione del tiro in pedana. Ugualmente importante è la compilazione dell’autocertificazione che deve accompagnare ogni spostamento, laddove prevista. Per scaricare il modulo di autocertificazione cliccare qui in basso